La Legge di bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:
1- fabbricati;
2- area fabbricabile;
3- terreni agricoli.
La nuova IMU si applica ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Per possessori degli immobili si intendono:
1- i proprietari
2- i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
3- i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario
4- il concessionario di aree demaniali
5- il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
6- Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.
L’imposta è dovuta e liquidata, per anni solari, in misura proporzionale:
1- alla quota di possesso
2- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Nessuna modifica ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell’imposta.
Per applicare l’IMU occorre calcolare prima il valore dell’immobile che si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:
1- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
2- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
3- 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
4- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
5- 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).
6- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Le aliquote della super Imu sono le seguenti:
| Fattispecie Immobili | Aliquote |
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200 euro)aumento dello 0,1%;diminuzione fino all’azzeramento |
| Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) | 0,1%Diminuzione fino all’azzeramento |
| Immobili merce | Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%Dal 2022: esenzione dall’IMUPer gli anni 2020 e 2021:aumento fino allo 0,25%,diminuzione fino all’azzeramento |
| Terreni agricoli | 0,76%aumento fino all’1,06%diminuzione fino all’azzeramento |
| Immobili produttivi del gruppo “D” | 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimane ai Comunisino all’1,06%;diminuzione fino allo 0,76%. |
| Altri immobili | 0,86%aumento sino all’1,06% (in alcuni casi elevabile all’1,14%. Vedi sotto);diminuzione fino all’azzeramento. |
le esenzioni
Sono confermate le esenzioni previste per la vecchia Imu con l’eccezione di quelle per:
1- I fabbricati rurali ad uso strumentale;
2- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (saranno esenti dal 1° gennaio 2022 ex art. 1, co. 751, L. 160/2019)
Con riferimento agli Enti non commerciali, la Legge di Bilancio 2020 non modifica la precedente agevolazione prevista dall’art. 7 co1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ovvero per tali enti è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu qualora ricorrano i seguenti requisiti:
1- L’immobile sia posseduto o utilizzato da enti non commerciali di cui all’art. 73 co 1 lettera c) del TUIR;
2- Lo stesso sia destinato, in via esclusiva, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una o più delle attività elencate all’art. 7, co1 lett. a) del D.lgs. 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).
L’esenzione è prevista anche per gli Enti del Terzo Settore non commerciali, che abbiano superato il test di prevalenza di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. 117/2017)
Restano invariate le scadenze per il pagamento della nuova IMU:
1- entro il 16 giugno 2020 si deve versare l’acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019;
2- entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata.
Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate
Per gli immobili strumentali è prevista la parziale/totale deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile al 100% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (anno solare 2022).
La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 (anno solare 2020) e 31 dicembre 2020 (anno solare 2021).
MANCATA PUBBLICAZIONE DELIBERE
In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019.Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.
Con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso le prime risposte sulla disciplina della nuova IMU.
clicca QUI per le delibere comunali.