LA SUPER IMU- Nuova disciplina

La Legge di bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.

Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:

1- fabbricati;
2- area fabbricabile;
3- terreni agricoli.

La nuova IMU si applica ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

Per possessori degli immobili si intendono:

1- i proprietari
2- i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
3- i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario
4- il concessionario di aree demaniali
5- il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
6- Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.

L’imposta è dovuta e liquidata, per anni solari, in misura proporzionale:

1- alla quota di possesso
2- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Nessuna modifica ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell’imposta.

Per applicare l’IMU occorre calcolare prima il valore dell’immobile che si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:

1- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
2- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
3- 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
4- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
5- 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).
6- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Le aliquote della super Imu sono le seguenti:

Fattispecie ImmobiliAliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze0,5%
(con detrazione di 200 euro)aumento dello 0,1%;diminuzione fino all’azzeramento
Fabbricati rurali strumentali
(art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)
0,1%Diminuzione fino all’azzeramento
Immobili mercePer gli anni 2020 e 2021: 0,1%Dal 2022: esenzione dall’IMUPer gli anni 2020 e 2021:aumento fino allo 0,25%,diminuzione fino all’azzeramento
Terreni agricoli0,76%aumento fino all’1,06%diminuzione fino all’azzeramento 
Immobili produttivi del gruppo “D”0,86% di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimane ai Comunisino all’1,06%;diminuzione fino allo 0,76%. 
Altri immobili0,86%aumento sino all’1,06% (in alcuni casi elevabile all’1,14%. Vedi sotto);diminuzione fino all’azzeramento.

le esenzioni

Sono confermate le esenzioni previste per la vecchia Imu con l’eccezione di quelle per:

1- I fabbricati rurali ad uso strumentale;
2- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (saranno esenti dal 1° gennaio 2022 ex art. 1, co. 751, L. 160/2019)

Con riferimento agli Enti non commerciali, la Legge di Bilancio 2020 non modifica la precedente agevolazione prevista dall’art. 7 co1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ovvero per tali enti è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu qualora ricorrano i seguenti requisiti:

1- L’immobile sia posseduto o utilizzato da enti non commerciali di cui all’art. 73 co 1 lettera c) del TUIR;
2- Lo stesso sia destinato, in via esclusiva, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una o più delle attività elencate all’art. 7, co1 lett. a) del D.lgs. 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

L’esenzione è prevista anche per gli Enti del Terzo Settore non commerciali, che abbiano superato il test di prevalenza di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. 117/2017)

Restano invariate le scadenze per il pagamento della nuova IMU:

1- entro il 16 giugno 2020 si deve versare l’acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019;

2- entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata.

Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate

Per gli immobili strumentali è prevista la parziale/totale deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile al 100% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (anno solare 2022).

La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 (anno solare 2020) e 31 dicembre 2020 (anno solare 2021).

MANCATA PUBBLICAZIONE DELIBERE

In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019.Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.

Con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso le prime risposte sulla disciplina della nuova IMU.

clicca QUI per le delibere comunali.

LA TARI – Disciplina del tributo

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

L’articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 (collegato fiscale) ha riconfermato la deroga introdotta con la legge di stabilità del 2014 attraverso la quale si consente ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd), di modificare i limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare. Inoltre, nel calcolo della quota fissa delle utenze domestiche, i comuni possono non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare tale quota senza tenere conto dell’incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla superficie del locale. La stessa legge affida ad Arera di intervenire in materia.

clicca QUI per le delibere comunali.

ADDIZIONALE COMUNALE

DISCIPLINA DEL TRIBUTO

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

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